Cassation court dismisses appeal for premature release due to lack of admissible grounds and factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Damigella inadmissible and ordered him to pay legal fees. Damigella challenged the lower court's rejection of his request for early release based on a drug violation committed during the probationary period. The court ruled that his arguments constituted mere factual complaints without necessary legal critique, which are not permissible in a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 Ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible when they consist solely of factual complaints or prefigured alternative readings of evidence without specific procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIGELLA FRANCESCO nato a CALTAGIRONE il 06/08/1993 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo avverso il provvedimento pronunciato dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato la richiesta di Francesco Damigella volta al riconoscimento della liberazione anticipata, con riferimento al semestre di detenzione maturato dal 29 luglio 2022 sino al 29 gennaio 2023; Rilevato che l'unico motivo dedotto - con cui la difesa lamenta l'errata applicazione dell'art.54 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione (rispetto alla valutazione della circostanza che, nel periodo oggetto di valutazione, il ricorrente aveva commesso una violazione della legge stupefacenti per la quale era stato arrestai:o il giorno 4 ottobre 2022) - non è consentito in sede di legittimità, in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, con corretti e coerenti argomenti, per escludere la partecipazione del ricorrente all'opera di rieducazione nel corso del semestre sopra indicato;
Ritenuto , quindi, che le censure difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione ed una lettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 dicembr