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Ordinanza — n. 590/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and incompatibility with summary trial procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 590/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the appellant of weapons law violations and rejected a suspended sentence based on prior criminal records and the severity of the facts. The appellate court's decision was upheld because the appellant's arguments were too generic and required an impermissible reinterpretation of the procedural record.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and solicit an impermissible alternative reading of the procedural elements, or if the request for oral debate is incompatible with the summary trial procedure applied.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds summary trial procedure suspended sentence rejection court costs and fine intervenuta prescrizione motivi di cassazione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI ALFONSO nato a ANZIO il 19/04/1980 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Ritenuto, anzitutto, che la richiesta di discussione orale avanzata dal difensore deve essere respinta, non essendo la stessa compatibile con il rito applicato ai ricorsi trattati da questa Sezione; Considerato, poi, che la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza di primo grado (resa all'esito del giudizio abbreviato) che aveva riconosciuto Alfonso Bianchi colpevole dei reati ascrittigli (relativi alla violazione della legge armi) e lo aveva condannato (con la riduzione prevista per il rito) alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa;

Ritenuto in particolare che la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso la concessione della sospensione condizionale della pena per il precedente penale risultante a carico dell'imputato e per la gravità dei fatti che non impedivano la formulazione di una prognosi di non pericolosità; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per il trattamento sanzionatorio e per escludere la sospensione condizionale della pena;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre