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Ordinanza — n. 589/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against appellate court's penalty re-determination for non-expired crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Fabio and Simone Crescenzi inadmissible. The appellate court had re-determined penalties for two non-expired crimes while dismissing the prescription claim for a third, justifying the increase by citing the possession of a stolen firearm. The court ruled that the appellants failed to demonstrate a violation of the principle against aggravation since the total sentence did not exceed the first instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 597 cod. proc. pen.; The principle of reformatio in peius does not prohibit an appellate court from increasing the penalty for specific facts within a continued offense if the total sentence remains unchanged compared to the first instance.

Parole chiave

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reformatio in peius continuation of offenses penalty re-determination criminal prescription appellate procedure stolen firearm inadmissible appeal violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 597 cod. proc. pen.
Considerato, in particolare, che non sussiste la lamentata violazione di legge nella rideterminazione della pena per i reati non prescritti in quanto non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod.
artt. 110 cod. pen
art. 597 cod. proc. pen
Considerato, in particolare, che non sussiste la lamentata violazione di legge nella rideterminazione della pena per i reati non prescritti in quanto non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 26645 del 10/04/2019, Rv. 276196
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRESCENZI FABIO nato a ROMA il 28/12/1978 CRESCENZI SIMONE nato a ROMA il 13/05/1987 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Roma - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - dopo avere dichiarato la prescrizione del reato ascritto a Fabio Crescenzi ed a Simone Crescenzi sub 3), ha rideterminato la pena per quelli sub 1) e 2) - riguardanti la violazione degli artt. 110 cod. pen., 2 e 71.895/1967, 110 e 648 cod. pen. - partendo dalla pena base di anni due ed euro 600 di multa per il reato sub 2) , aumentata ex art.81 cod. pen. per il delitto di cui al capo 1) ad anni due e mesi cinque di reclusione ed euro 750 di multa, poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, giustificando la quantificazione dell'aumento per il fatto che l'imputazione riguardava la detenzione di un'arma funzionante e rubata (modello Smith & Wesson cal.357), assolvendo in tal modo il relativo obbligo motivazionale;

Considerato, in particolare, che non sussiste la lamentata violazione di legge nella rideterminazione della pena per i reati non prescritti in quanto non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore rispetto al primo grado (Sez. 1 - , Sentenza n. 26645 del 10/04/2019, Rv. 276196 - 01);

Ritenuto infatti che il primo giudice non aveva quantificato l'aumento per la continuazione per ciascuno dei due reati-satellite (sub l e 3) fissandola complessivamente in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per entrambi i delitti (cfr. ultima pagina della sentenza di primo grado); Rilevato che i ricorrenti non si confrontano in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiedono una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il