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Ordinanza — n. 584/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic censure on sentencing without violating motivation principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 584/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Renna inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Renna challenged the sentencing by the Court of Appeal of Lecce, arguing a lack of motivation regarding the penalty quantification. The court rejected this, noting that the lower court's reasoning on the use of a firearm and the continuity of the crime sufficiently satisfied the statutory duty to motivate the sentence under Article 125 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 81, comma 2, cod. pen.: The duty to motivate sentencing is fulfilled when the judgment references the equity and appropriateness of the penalty or its increase, even if not explicitly detailing the calculation of base and aggravated portions, provided the sentence does not deviate excessively from statutory minimums.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing motivation duty generic censure rejection statutory minimums compliance continuity of crime aggravation court costs and fine procedural economy principle violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
- il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena, o dell'aumento (ex plurimis, Sez.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 2, 4 e 7 1.895/67, cod. pen.
Art. 612, comma 2, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti
pen., anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena, o dell'aumento (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv.
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv.
Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco
237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA ANTONIO nato a CAMPI SALENTINA il 26/07/1982 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva della parte civile Bruno Vitale e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Lecce ha confermato quella pronunciata dal Tribunale della stessa città in data 9 febbraio 2022, con la quale Antonio Renna era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 2,4 e 7 1.895/67 e 612, comma 2, cod. pen. e condannato (con la riduzione del rito abbreviato) alla pena di anni due e mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa;

Ritenuto, che la Corte distrettuale rispetto al trattamento sanzionatorio ha considerato congrua la pena inflitta in considerazione della gravità e della intensità del dolo in ragione dell'utilizzo del fucile per sparare alla persona offesa, che giustificava il superamento dei minimi edittali e l'entità degli aumenti per la continuazione; Rilevato che il ricorrente lamenta il difetto di motivazione rispetto alla quantificazione della pena e che la censura oblitera il principio, secondo cui - nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, come nella specie avvenuto con riferimento tanto alla pena base del reato sub B) che alla quota- parte aumentata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. - il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena, o dell'aumento (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01;

Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice di merito ai fini del trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;Considerato, infine, che nulla deve essere liquidato in favore della parte civile atteso che il ricorso dell'imputato ha riguardato unicamente il trattamento sanzionatori, rispetto al quale la parte civile non ha interesse ad interloquire;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 dice