Court dismisses prisoner's appeal for inadmissibility due to lack of qualified defense counsel as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Anthony Oboye inadmissible de plano because it was not signed by a qualified defense attorney. The appellant argued for the review of the supervision tribunal's decision, but the court noted that under the 2017 law, such appeals must be signed by a specific type of lawyer to avoid rejection. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay legal fees and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against supervision tribunal decisions must be signed by qualified defense counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IHAZA ANTHONY OBOYE nato il 28/07/1970 avverso il decreto del 02/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI--1t6 à-VVis6 a p jj udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da Ihaza Anthony Oboye avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 2 maggio 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ric:orrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.