Ordinanza — n. 581/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADE CONSTANTIN MADALIN nato il 18/04/1999 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Ritenuto, anzitutto, che la richiesta di discussione orale avanzata dal difensore deve essere respinta, non essendo la stessa compatibile con il rito applicato ai ricorsi trattati da questa Sezione; Considerato, poi, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Palade Costantin Madalin , sin dalla consumazione del primo reato (violazioni della legge stupefacenti in continuazione commesse sino al 12 ottobre 2018), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (omicidio commesso il 4 ottobre 2018), tenuto conto della diversa natura degli stessi e soprattutto che l'omicidio era stato caratterizzato dal dolo d'dmpeto, che mal si concilia con la programmazione, ab origine, dell'eventuale uccisione degli acquirenti dello stupefacente (ceduto dal ricorrente) in caso di loro insolvibilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 581/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Ritenuto, anzitutto, che la richiesta di discussione orale avanzata dal difensore deve essere respinta, non essendo la stessa compatibile con il rito applicato ai ricorsi trattati da questa Sezione; Considerato, poi, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Palade Costantin Madalin , sin dalla consumazione del primo reato (violazioni della legge stupefacenti in continuazione commesse sino al 12 ottobre 2018), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (omicidio commesso il 4 ottobre 2018), tenuto conto della diversa natura degli stessi e soprattutto che l'omicidio era stato caratterizzato dal dolo d'dmpeto, che mal si concilia con la programmazione, ab origine, dell'eventuale uccisione degli acquirenti dello stupefacente (ceduto dal ricorrente) in caso di loro insolvibilità.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADE CONSTANTIN MADALIN nato il 18/04/1999 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Ritenuto, anzitutto, che la richiesta di discussione orale avanzata dal difensore deve essere respinta, non essendo la stessa compatibile con il rito applicato ai ricorsi trattati da questa Sezione; Considerato, poi, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Palade Costantin Madalin , sin dalla consumazione del primo reato (violazioni della legge stupefacenti in continuazione commesse sino al 12 ottobre 2018), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (omicidio commesso il 4 ottobre 2018), tenuto conto della diversa natura degli stessi e soprattutto che l'omicidio era stato caratterizzato dal dolo d'dmpeto, che mal si concilia con la programmazione, ab origine, dell'eventuale uccisione degli acquirenti dello stupefacente (ceduto dal ricorrente) in caso di loro insolvibilità.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d