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Ordinanza — n. 580/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal after appellate sentence correction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 580/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client withdrew the request after obtaining a correction of the lower court's judgment. The appellant's lawyer formally renounced the appeal on July 21, 2023, following the appellate court's resolution of a discrepancy between the decision and its reasoning. Consequently, the court ruled that the loss of interest in the decision precluded further proceedings without imposing costs or penalties.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: When a party withdraws a cassation appeal after the lower court corrects the contested judgment, the appeal becomes inadmissible due to lack of interest, without resulting in a loss of the case for cost purposes.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest cassation inadmissibility appellate correction procedural waiver motivi di cassazione condono delle spese procedurali spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE TESEO nato a PRATO il 31/01/1975 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della espressa rinuncia allo stesso, effettuata dal difensore (munito di procura speciale) di Teseo Schiavone in data 21 luglio 2023, avendo l'imputato ottenuto - successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione - la correzione della impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze rispetto alla lamentata discrasia tra dispositivo e motivazione; Ritenuto che alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.