Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks merit review instead of legal error correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to obtain a different substantive evaluation rather than correcting a legal error. The lower court had properly assessed the offensive potential of the seized weapons against the statutory requirement for particular leniency. The supreme court ruled that the appeal suggested an impermissible alternative reading of the facts, thus rejecting the request for a new merit assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a different evaluation of the merits rather than correcting a violation of law or a defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TOMMASO GENNARO nato a NAPOLI il 04/02/1986 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Gennaro De Tommaso e la sentenza impugnata. Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bologna ha argomentato, in modo adeguato e non contraddittorio, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. dando rilievo alla particolare potenzialità offensiva delle armi sequestrate all'imputato (un coltello ed una mazza da baseball);
Ritenuto, infatti, che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi de citato art. 131-bis (Sez. 1 - , Sentenza n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 - 02); Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2