Criminal appeal dismissed as inadmissible because rulings on judicial incompetence cannot be appealed to the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Adrian Ferati's appeal inadmissible de plano, ruling that orders declaring judicial incompetence are not appealable to the Cassation level. The court held that such rulings merely trigger the transfer of files to the competent judge or the escalation of jurisdictional conflicts under specific procedural articles. Consequently, the appeal was rejected without substantive examination, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Rulings declaring judicial incompetence are not subject to cassation appeal as they do not attribute jurisdiction but instead initiate the conflict escalation procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERATI ADRIAN nato il 21/06/1981 avverso la sentenza del 06/04/2016 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA Vdato avv-i-ger~ti;i udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso di Adrian Ferati è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 14094 del 01/02/2019, Rv. 275773 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.