Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking merit review and misreading trial facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant sought a substantive review of the trial court's decision to deny probation, arguing the judge failed to consider favorable elements. The court rejected this, noting the lower court properly weighed recidivism risks and the appellant's lack of critical self-revision, and that the appeal merely proposed an alternative reading of the record, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and cannot request a substantive re-evaluation of facts or propose alternative interpretations of the trial record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STINGA IORDACHE nato il 12/03/1956 avverso l'ordinanza del 28/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della istanza di affidamento in prova sulla impossibilità di fronteggiare con una misura alternativa alla detenzione il pericolo di recidiva, desunto dai precedenti penali, dalle pendenze risultanti a carico di Stinga Iordache, dall'assenza di una opportunità lavorativa stabile (considerato che l'opportunità di lavoro sarebbe scaduta il 30 settembre 2023) e , soprattutto, dalla mancanza di un serio processo di revisione critica da parte del condannato;
Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Ancora, che ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la concessione della più ampia fra le misure alternative alla detenzione; Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 dicembre