Italian court dismisses appeal regarding three-year preclusion rule applying to all execution proceedings, not just the revoking one.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the three-year preclusion period for new execution measures applies universally after revocation, regardless of the specific proceeding. The appellant argued the rule only covered the original revocation procedure, but the court found this interpretation incorrect based on established precedent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354; The three-year prohibition on granting alternative measures following revocation has general validity and extends to all subsequent execution proceedings, not merely the one involving the revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SITRA GIANLUCA nato a CROTONE il 29/09/1974 avverso il decreto del 06/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Gianluca Sitra censura la mancata motivazione della declaratoria di inammissibilità della sua istanza di affidamento in prova per il mancato decorso del triennio ex art. 58-quater Ord. pen. dalla revoca della misura alternativa disposta nei suoi confronti con ordinanza del 14 dicembre 2021, tenuto conto che la nuova istanza riguardava una condanna differente rispetto a quella oggetto della sopra indicata revoca; Considerato che le doglianze sono prive di pregio atteso che la preclusione opera automaticamente e che il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi (Sez. 1, Sentenza n. 14860 del 19/02/2020, Rv. 279123 - 01);
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 20