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Ordinanza — n. 572/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for generic mitigating circumstances and accessory liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Francesco Cubeddu and Claudia Tonolo inadmissible, upholding the lower court's denial of generic mitigating circumstances and accessory liability. The court found the appellate judgment factually sound, noting the defendant's prior record, deceptive behavior during the search, and the complainant's knowledge of the weapon's presence. Consequently, the appeals were rejected as lacking merit, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's factual assessment regarding generic mitigating circumstances is unassailable in cassation if non-contradictory and based on preponderant elements, while accessory liability requires proof of knowledge and obstructive conduct.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances accessory criminal liability factual assessment review deceptive conduct inadmissible appeal controversie di lavoro mancanza di disciplina protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
259899), secondo cui il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché — come nel caso di specie - sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
259899), secondo cui il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché — come nel caso di specie - sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Ritenuto che in materia di attenuanti generiche vale il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826- 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUBEDDU FRANCESCO nato a SASSARI il 18/01/1979 TONOLO CLAUDIA nato a SASSARI il 30/07/1995 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati; Ritenuto che, quanto alla impugnazione di Francesco Cubeddu, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato il diniego delle circostanze ex art.62-bis cod. pen. per l'assenza di elementi positivi al riguardo, tenuto conto dei numerosi e gravi precedenti dell'imputato, della condotta serbata nel corso della perquisizione e del tentativo di scagionare la compagna mediante dichiarazioni mendaci;

Ritenuto che in materia di attenuanti generiche vale il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826- 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), secondo cui il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché — come nel caso di specie - sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Scrutinata alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è palesemente incensurabile in questa sede; Rilevato, con riferimento al ricorso di Claudia Tonolo, che la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputata tenuto conto che la donna viveva con il Cubeddu e che era a conoscenza della presenza dell'arma e delle cartucce nell'abitazione da lei condivisa con l'altro imputato. Inoltre il comportamento ostruzionistico dell'imputata (la quale aveva fisicamente occultato l'arma nei suoi indumenti rimanendo nel letto durante la perquisizione) rappresentava un elemento significativo a conferma del concorso nella detenzione dell'arma;

Considerato che le doglianze della ricorrente sono quindi di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, in modo non contraddittorio, dalla Corte territoriale e suggeriscono una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice a quo ;Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il