Italian Court dismisses appeal for recidivism continuation due to lack of criminal intent continuity between crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Elena Dragomir inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found that the lower court correctly rejected the request for recidivism continuation because the crimes occurred over many years in different locations with different victims. Consequently, the court determined the acts represented independent criminal resolutions rather than a continuous criminal intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: Recidivism continuation requires proof of continuous criminal intent; absence of such intent between distant crimes in different places precludes the application of favorable institutions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGOMIR ELENA nato il 13/09/1978 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Elena Dragomir , sin dalla consumazione del primo reato (furto commesso il 31 agosto 2013), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., - fatta eccezione per quello di cui alla sentenza sub B) - anche i successivi, tenuto conto della distanza temporale tra essi (anche di anni), dei diversi luoghi di perpetrazione degli stessi e della diversa natura dei beni oggetto dei furti.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell' applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure della ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2