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Ordinanza — n. 569/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for requesting different merit evaluation without specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Vito Zagaria inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zagaria challenged a lower court ruling that found him guilty of frequenting an individual under preventive measures, arguing for a different assessment of the facts. The court rejected this because the appellant failed to provide specific reasons to overturn the lower court's coherent reasoning regarding the subjective element of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant merely requests a different evaluation of the merits without providing specific grounds to challenge the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific grounds merit evaluation subjective element preventive measures court costs Cassa delle ammende vizio del consenso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA VITO nato a ANDRIA il 25/11/1983 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa dal Tribunale di Trani in data 1 aprile 2019, che aveva riconosciuto Vito Zagaria colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 per avere frequentato un individuo sottoposto a misura di prevenzione; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato quanto al profilo della responsabilità osservando che le tre accertate frequentazioni dell'imputato (sottoposto alla sorveglianza speciale) con l'altra persona erano sufficienti a configurare il reato contestato e che, quanto all'elemento soggettivo, dalla intrinsichezza dei fatti era emersa la conoscenza, da parte di Vito Zagaria, che l'altro soggetto fosse sottoposto a misura di prevenzione;

Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge e vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella operata dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2