Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against sentencing reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Romito's appeal against the Bari Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. Romito argued generally that the lower court failed to provide a motivated judgment on the appropriateness of the penalty and the continuation of sentences, without addressing the specific reasons given by the appellate court. The court rejected this generic complaint, ruling that the appeal was manifestly unfounded because it did not engage with the substantive arguments presented in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment of conviction is inadmissible if the appellant fails to specifically confront the reasons given by the lower court, limiting themselves to generic complaints about the lack of motivation or the appropriateness of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMITO ANTONIO nato a BARI il 18/11/1977 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Antonio Romito è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello di Bari, con la quale era stata ridotta la pena inflittagli in primo grado, confermando il giudizio di penale responsabilità per i reati contestati (violazione legge armi e ricettazione); Considerato che con le sue doglianze il ricorrente non si confronta in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi sostenere in modo del tutto generico la mancanza di un motivato giudizio sulla congruità della pena ed il riconoscimento della continuazione, senza tenere conto delle argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte distrettuale;
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.