Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific merit arguments against appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Del Volo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellate court had partially reformated a lower judgment, reducing Del Volo's sentence for associating with offenders based on the uniqueness of the crime. The court found the appellant failed to specifically challenge the appellate court's logical reasoning regarding the inevitability of his encounters with offenders or the objective and subjective elements of the crime. Consequently, the appeal was rejected because it merely requested a different evaluation of merit without addressing the specific legal grounds established by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically confront the court's reasoning on the merits and merely requests a different evaluation of the facts without challenging the legal logic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VOLO MASSIMO nato a SALERNO il 17/04/1980 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato (ritenendo l'unicità del reato) quella emessa dal Tribunale della stessa città in data 15 settembre 2022, ed ha ridotto la pena inflitta a Massimo Del Volo in mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 per essersi associato a pregiudicati; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato quanto al profilo della responsabilità, escludendo la inevitabilità dei suoi incontri con i soggetti pregiudicati per le dedotte piccole dimensioni del comune di residenza, confermando quindi che i cinque episodi oggetto di imputazione integravano il reato contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2