Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 563/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 563/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 563/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAKKALA MANAGE MAHESH PRIYANTHA MANAGE nato il 14/03/1969 avverso l'ordinanza del 10/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOtdato avvisa alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; E CONSIDERATO IN DIRJETTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da Marrakkala Manage Mahesh Priytantha Manage avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 10 luglio 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 563/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro dell'istanza giudiziaria legittimazione a ricorrere diritto a un difensore procedura di rivendicazione nel pignoramento allegazioni insufficientemente motivate diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAKKALA MANAGE MAHESH PRIYANTHA MANAGE nato il 14/03/1969 avverso l'ordinanza del 10/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOtdato avvisa alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRJETTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da Marrakkala Manage Mahesh Priytantha Manage avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 10 luglio 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.