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Ordinanza — n. 560/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 560/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 560/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANIA GIANDOMENICO nato a PESCARA il 16/03/1980 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pescara il giorno 19 settembre 2022, che aveva riconosciuto Giandomenico Iania colpevole, tra l'altro, anche del reato di detenzione illegale di ordigno esplosivo previsto e punito dagli artt.1 e 2 1.895/1967; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato (relativo al profilo della responsabilità per il reato sopra indicato) osservando che, sulla base della deposizione testimoniale di Danilo Florindi (appartenente alla polizia di Stato), si ricavava la conferma che le bottiglie sequestrate all'imputato in data 6 luglio 2017 contenevano liquido infiammabile;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 560/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esplosivi e articoli pirotecnici violazioni della legge sulle armi sostanze pericolose possesso illecito di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti incendio intenzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANIA GIANDOMENICO nato a PESCARA il 16/03/1980 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pescara il giorno 19 settembre 2022, che aveva riconosciuto Giandomenico Iania colpevole, tra l'altro, anche del reato di detenzione illegale di ordigno esplosivo previsto e punito dagli artt.1 e 2 1.895/1967; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato (relativo al profilo della responsabilità per il reato sopra indicato) osservando che, sulla base della deposizione testimoniale di Danilo Florindi (appartenente alla polizia di Stato), si ricavava la conferma che le bottiglie sequestrate all'imputato in data 6 luglio 2017 contenevano liquido infiammabile;

Considerato, al riguardo, che le bottiglie incendiarie cosiddette "molotov" devono considerarsi comprese tra i "congegni micidiali" ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (Sez. 1 - , Sentenza n. 34853 del 12/05/2021, Rv. 281892 - 01); Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella operata dal giudice a quo;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicemb