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Ordinanza — n. 556/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding extended detention regime due to lack of legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 556/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Nicola Caterino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal failed to adequately challenge the Tribunal of Surveillance's assessment of Caterino's continued links to organized crime and social danger. Consequently, the court ruled that the lower tribunal's decision was substantively sound and not lacking in legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis l. 354/1975; Art. 41-bis, comma 2-bis, l. 354/1975: The extension of the differentiated detention regime requires a balanced assessment of the convict's current capacity to maintain contacts with the criminal association, and appeals must substantively challenge this evaluation rather than merely refuting factual premises.

Parole chiave

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extended detention regime organized crime links social danger assessment inadmissible appeal Tribunal of Surveillance motivi di cassazione proroga della curatela caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
Ritenuto che il ricorso di Nicola Caterino non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
Art. 41-bis, comma 2-bis, l. 354/1975
Ritenuto che il ricorso di Nicola Caterino non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
l. 94 del 2009
Ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 09/10/2018
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATERINO NICOLA nato a CESA il 26/01/1957 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso di Nicola Caterino non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1 , Sentenza n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 - 01);

Rilevato, in particolare, che il ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sei. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità di Nicola Caterino (detto 'o cecato) di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che del ruolo di primissimo piano da lui svolto nel vertice del clan camorristico dei 'Casalesi', avendo gestito i flussi economici del sodalizio facendo diretto riferimento ai vertici delle varie fazioni del gruppo criminale, avendo impartito le varie direttive riguardanti le attività delittuose del gruppo stesso e considerato che il gruppo Caterino/Ferriero può annoverare su alcuni sodali in libertà tra cui anche il fratello ed il figlio dell'odierno ricorrente) e la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, ad una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v.

Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7