Italian court dismisses appeal against probation revocation due to repeated job location violations and lack of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The lower court revoked probation because the defendant repeatedly worked at different locations than authorized despite formal warnings. The appellate court rejected the claim that the reasoning was flawed, noting the appellant simply requested a different evaluation of the same facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision is not manifestly illogical and the appellant merely requests a different assessment of the merits already properly examined.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUDIY MOHAMED nato il 25/11/1988 avverso l'ordinanza del 07/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la revoca dell'affidamento in prova a suo tempo concesso a Luodiy Mohamed, poiché il condannato più volte si era recato a lavorare presso comuni differenti rispetto a quello presso il quale era stato autorizzato ad eseguire la misura alternativa e ciò nonostante la formale diffida al rispetto delle prescrizioni rivoltagli dal competente Magistrato di sorveglianza;
Rilevato che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Salerno, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo ; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.