Ordinanza — n. 554/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO STEVEES STORYS nato a BORDIGHERA il 11/01/1977 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha revocato la semilibertà concessa a Greco Stevees Storys poiché il condannato aveva fatto uso del telefono cellulare inviando messaggi, violando in tal modo le prescrizioni relative alla misura alternativa e dimostrando la incapacità a gestire in modo responsabile il beneficio accordatogli; Rilevato che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Genova, pur lamentando il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 554/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO STEVEES STORYS nato a BORDIGHERA il 11/01/1977 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha revocato la semilibertà concessa a Greco Stevees Storys poiché il condannato aveva fatto uso del telefono cellulare inviando messaggi, violando in tal modo le prescrizioni relative alla misura alternativa e dimostrando la incapacità a gestire in modo responsabile il beneficio accordatogli; Rilevato che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Genova, pur lamentando il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo ;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.