Italian Court dismisses appeal against expulsion sanction substitution due to manifestly unfounded legal complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal against the substitution of expulsion inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a different evaluation of procedural elements regarding his relationship with his brother, but the court found these complaints to be merely factual and already adequately addressed by the lower tribunal. Consequently, the court ruled that the appellant was attempting to obtain an inadmissible re-evaluation of elements already consistently examined by the judge below.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaints are merely factual, lack legal merit, and seek a re-evaluation of elements already consistently and adequately examined by the lower court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALI MOURAD nato il 25/02/1979 avverso l'ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Ben Alì Mourad lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, aveva osservato che il condannato non aveva mai convissuto con il fratello (residente in provincia di Siena) in epoca antecedente alla detenzione, dato che egli risiedeva in provincia di Savona;
Ritenuto quindi che il ricorrente intende pervenire ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi processuali, già coerentemente esaminati dal giudice a quo ; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.