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Ordinanza — n. 547/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing reduction in plea bargain due to inadmissible ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 547/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant's complaint regarding the qualification of facts did not fall within the limited list of admissible grounds for review in second-instance plea bargain cases. The appellant argued for a violation of law concerning the fact's classification under specific regulations, but the court noted that only issues regarding the parties' intent, prosecutor consent, or divergent pronouncements are reviewable. Consequently, the court rejected the claim as it pertained to the sentencing determination rather than the legality of the sanction itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea bargain appeals, only complaints regarding the formation of the party's will, prosecutor consent, or divergent pronouncements are admissible, excluding grievances about waived reasons or sentencing determinations.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds sentencing determination numerus clausus Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Pantò Angelo Salvatore, ai sensi dell'art. 599- bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta violazione di legge con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Art. 129 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
art. 599- bis cod. proc. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Pantò Angelo Salvatore, ai sensi dell'art. 599- bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTO' ANGELO SALVATORE nato a CATANIA il 27/07/1979 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato a iso alle parti; udità la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Pantò Angelo Salvatore, ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta violazione di legge con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Considerato che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Rilevato che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore