Cassation court dismisses appeal against drug trafficking profit confiscation citing sufficient statutory motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the confiscation of €500 as lacking motivation, arguing the court failed to justify the seizure. The court rejected this claim, noting the lower court correctly identified the funds as proceeds from the sale of cocaine under the specific provisions of the Anti-Mafia Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; Art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90: Confiscation of proceeds from drug trafficking is valid when the lower court explicitly links the sum to the criminal act and provides adequate reasoning, rendering an appeal based on alleged lack of motivation inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIBAKU SAZAN nato il 08/05/1984 avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di URBINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cibaku Sazan, avvero la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Urbino, in epigrafe indicata. Rilevato che il ricorrente si duole della disposta confisca della somma di euro 500,00, lamentando la carenza di motivazione in sentenza.
Considerato che la censura è manifestamente infondata, avendo il giudice correttamente argomentato sul punto: la somma, invero, è stata ritenuta profitto del reato contestato al capo 4 della rubrica (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90), in cui si legge che l'imputato ricorrente ha ceduto ad un acquirente sostanza stupefacente del tipo cocaina dietro corresponsione del prezzo di euro 500,00. Considerato che il provvedimento, adottato in conformità alla previsione di cui all'art. 73, comma 7-bis. d.P.R. 309/90, è sostenuto da conferente motivazione. .
Ritenuto, pertanto. che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il President