Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific critique of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Albano Michele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of Articles 62-bis and 133 of the Criminal Code regarding sentencing and generic mitigating circumstances, but the Court found these grounds generic and lacking specific critique of the lower court's decision. The Court ruled that the first-instance judgment was adequately motivated regarding the defendant's negative personality and that only one prevailing element from Article 133 is required to deny generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, Art. 133 c.p.; The appeal is inadmissible if grounds are generic and lack necessary critique of the lower court's reasoning, and only one prevailing element from Article 133 is sufficient to deny generic mitigating circumstances based on the defendant's negative personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO MICHELE nato a ANDRIA il 09/04/1954 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Albano Michele, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen..
Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da adeguata motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la congruità della stessa alla luce della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato.
Considerato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell'imputato in ragione dei plurimi, allarmanti precedenti penali da cui risulta gravato. . Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del