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Ordinanza — n. 539/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against traffic conviction, upholding final administrative prior conviction for recidiva requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 539/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding traffic law violations and sentencing guidelines. The defense argued for non-prosecution based on conduct severity and requested generic mitigating circumstances, but the lower court correctly applied the law. The supreme court affirmed that a prior administrative conviction suffices for recidiva and that denying mitigating factors based on criminal history is legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 116, commi 15 e 17 cod. strada; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: A prior administrative conviction satisfies the recidiva requirement for traffic offenses, and generic mitigating circumstances may be denied based solely on the defendant's criminal record without evaluating every specific defense argument.

Parole chiave

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traffic recidiva requirements administrative finality sufficiency generic mitigating circumstances denial criminal record disvalue assessment inadmissible appeal declaration non-prosecution cause rejection Cassa delle ammende costs guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 116, commi 15 e 17 cod. strada
Violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all'art. 116 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Art. 62-bis cod. pen.
Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
art. 62-bis cod. pen
Violazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACIOPPO CALOGERO GIOVANNI nato a PALERMO il 24/10/1994 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cacioppo Calogero Giovanni, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all'art. 116 cod. strada;

2. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

3. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente contrastanti con i principi ermeneutici stabiliti in sede di legittimità, a mente dei quali, ai fini della configurazione del reato in contestazione, perché ricorra il requisito della recidiva nel biennio. non è richiesto che la precedente violazione sia accertata con sentenza irrevocabile, essendo sufficiente, come avvenuto nel caso in esame, che essa sia divenuta definitiva anche solo in via amministrativa (cfr.

Sez. 4, n. 48779 del 21/C)9/2016, Rv. 268247 — 01). Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze istruttorie, non fosse di speciale tenuità. Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali e l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 — 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigli