Italian Court dismisses appeal against drug conviction, ruling merit court's fact-finding on drug quantity is unreviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court incorrectly applied criminal law by assuming the seized substance was for personal use rather than trafficking. The appellate court had already addressed these points by highlighting the significant quantity of drugs found, their division into doses, and the circumstances of their nighttime transport in a vehicle. The Supreme Court rejected the appeal because these issues concern the evaluation of evidence and fact-finding, which are reserved for the trial judge and cannot be re-examined in cassation unless the lower court's reasoning is irrational or contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they challenge the evaluation of evidence or the reconstruction of facts, as these determinations by the court of first instance are unreviewable in cassation unless they are irrational or contradictory.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKALLI ALBAN nato il 06/12/1988 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Bakalli Alban, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso,, la difesa contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sostenendo l'erronea applicazione della legge penale per essere la sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato destinata al suo esclusivo personale.
Vista la memoria depositata innanzi a questa Corte, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, la trasmissione del ricorso alla Sezione Quarta per la trattazione in pubblica udienza. Considerato che alla doglianza in questione, riguardante l'asserita mancanza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, la Corte di appello ha offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza il quantitativo non minimale e significativo di stupefacente caduto in sequestro (da cui erano ricavabili n. 7,2 dosi medie singole), la suddivisione in dosi della sostanza e le circostanze del ritrovamento (le dosi di cocaina erano trasportate in macchina in orario notturno);
Considerato che le doglianze difensive non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove, come nel presente caso, siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estens