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Ordinanza — n. 537/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction citing lack of personal use evidence and insufficient mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of evidence for personal drug use and the denial of mitigating circumstances. The defense argued for reduced punishment based on the nature of the seized substances and the absence of trafficking indicators, while the appellate court highlighted the presence of foil scraps suggesting packaging for resale. The supreme court upheld the lower court's reasoning, emphasizing that factual assessments are bound by the trial record and that negative criminal history precludes generic leniency.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The court of appeal's exclusion of personal use and denial of mitigating circumstances based on specific criminal history and lack of positive elements is immune from cassation review.

Parole chiave

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drug possession conviction personal use exclusion mitigating circumstances denial criminal history impact inadmissible appeal commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 163 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Violazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018
Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTANA LUCIO nato a VILLASALTO il 04/03/1959 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Mattana Lucio, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cannabis, hashish e cocaina nei quantitativi indicati in imputazione. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa deduce quanto segue.

1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esclusione dell'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato in assenza di elementi sintomatici della destinazione a terzi.

2. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e difetto di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 163 cod. pen.

4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132. 133. 62-bis cod. pen. con riferimento ai seguenti profili: mancato contenimento della pena nel minimo edittale; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; mancata concessione della sospensione condizionale della pena Vista la memoria tempestivamente prodotta, in cui la difesa, nel richiamare e approfondire le ragioni illustrate nel ricorso, con particolare riferimento alla contestata detenzione a fini di spaccio della sostanza in sequestro. ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo, in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile. Considerato che alla doglianza in questione, riguardante l'asserita mancanza di elementi che depongano per la destinazione a terzi della sostanza stupefacente, la Corte di appello ha offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza la diversità qualitativa dello stupefacente detenuto dall'imputato, le modalità di presentazione, il ritrovamento nella sua abitazione di ritagli di carta stagnola, utili per il confezionamento in dosi.

Rilevato, pertanto, che la ricostruzione in fatto è sostenuta da congrua motivazione, risultante dall'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie e che, al cospetto di logica e coerente motivazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (motivo secondo di ricorso), che la giustificazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze istruttorie, non fosse di speciale tenuità. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la valutazione rimessa al giudice di merito, avente ad oggetto la prognosi negativa circa il comportamento futuro dell'imputato è stata legittimamente ancorata alla esistenza del precedente specifico annoverato dall'imputato; dovendo ulteriormente evidenziarsi come, ai fini della valutazione da compiersi in materia il giudice non sia tenuto a prendere in esame tutti i criteri di cui all'art. 1:33 cod. pen. (cfr.

Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, Rv. 273995).. Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica critica adeguatamente confutata dalla Corte di appello, che, ai fini del diniego, ha posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico e l'assenza di positivi elementi di valutazione (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Considerato, quanto alla determinazione della pena in concreto irrogata, che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del