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Ordinanza — n. 534/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court upheld drug possession conviction and confiscation order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 534/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Hoxha Xhois inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's drug conviction and confiscation order. The appellant argued for a different legal qualification of his possession of nearly 500 grams of marijuana and questioned the confiscation of his mobile phone. The court found the lower court's reasoning sound, noting the quantity and manner of detention indicated professional drug trafficking rather than minor offense, and confirmed the phone's instrumental link to the crime.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 87 d.P.R. 309/90; Art. 240 cod. pen.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the lower court's decision is supported by a coherent argumentative apparatus regarding the assessment of evidence and the application of statutory provisions on drug offenses and confiscation.

Parole chiave

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drug possession conviction confiscation of instruments professional drug trafficking appeal inadmissibility Cassa delle ammende carenza di sostanza economica appropriazione indebita e appropriazione di poca entità sostanza aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;
Art. 87 d.P.R. 309/90
della erronea applicazione dell'art. 87 d.P.R. 309/90 e 240 cod.
Art. 240 cod. pen.
art. 87 d.P.R. 309/90
della erronea applicazione dell'art. 87 d.P.R. 309/90 e 240 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA XHOIS nato il 27/09/1998 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; A Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Hoxha Xhois, ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 492,7 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, da cui erano ricavabili n. 1052 dosi medie singole. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole:

1. della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;

2. della erronea applicazione dell'art. 87 d.P.R. 309/90 e 240 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non c:ompatibile con la nozione della minima offensività.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la decisione inerente alla disposta confisca è sostenuta da pertinente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito posto in rilievo l'acclarato nesso di strumentalità del cellulare in sequestro con l'attività illecita a cui era dedito il ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il