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Ordinanza — n. 533/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 533/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 533/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI DANIELE nato a CALTANISSETTA il 09/02/1991 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall'imputato Condorelli Daniele. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inarnmissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 533/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inarnmissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Parole chiave

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requisito della firma autografa diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria atto privo di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI DANIELE nato a CALTANISSETTA il 09/02/1991 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall'imputato Condorelli Daniele. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inarnmissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid