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Ordinanza — n. 532/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing criteria in a plea bargain appeal. The court ruled that complaints about sentencing motivation are inadmissible. The appeal was rejected because the specific grounds for the plea bargain were not contested.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant complained about the lack of specific criteria in the appellate court's sentencing determination within a plea bargain. The court held that such grievances regarding sentencing motivation do not constitute valid grounds for cassation review in plea bargain appeals.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals regarding plea bargains, complaints concerning the motivation of the sentencing determination are inadmissible as they do not challenge the legality of the sanction itself.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentencing motivation cassation inadmissibility procedural simplification criminal procedure code risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
276102 — 01); considerato che il motivo proposto nel caso di specie non rientra tra quelli per i quali è consentito il ricorso per cassazione; rilevato che l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata con procedura semplificata (art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 — 01
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.) e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIURI ALESSANDRO nato a CATANIA il 14/08/1987 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Maiuri Alessandro, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi delVart. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore si duole del vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena concordata, lamentando la mancata indicazione in sentenza degli specifici criteri applicati in relazione al trattamento sanzionatorio.

Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex multis Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 — 01); considerato che il motivo proposto nel caso di specie non rientra tra quelli per i quali è consentito il ricorso per cassazione; rilevato che l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata con procedura semplificata (art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.) e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in l'avore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore