Italian court dismisses plea bargain appeal as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defense argued for a review of the sentence, but the court noted that only specific statutory grounds allow such appeals, none of which were present here. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; if none apply, the appeal is inadmissible and must be declared without formalities.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERIU FABRIZIO nato a ALGHERO il 20/06/1971 avverso la sentenza del 31/01/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato a o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Deriu Fabrizio a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Rilevato che la pena applicata nel caso di specie, che rispecchia l'accordo tra le parti, non presenta profili di illegalità e che, pertanto, alla luce della disciplina richiamata, il motivo di doglianza prospettato dalla difesa non può formare oggetto di impugnazione. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente /