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Ordinanza — n. 527/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug possession, upholding professional trafficking characterization over minor offense claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 527/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Gasmi Hakim inadmissible regarding his conviction for drug possession. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the offense under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law, claiming the quantity was minor. The court rejected this, affirming that the evidence of high purity, large quantity, and professional capacity demonstrated a significant capacity to diffuse drugs, incompatible with the concept of minor offensiveness. Consequently, the conviction stands based on a comprehensive evaluation of all probative elements.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; The court must conduct a comprehensive evaluation of all factual elements to determine if an offense qualifies as minor, rejecting arguments based solely on quantity when other factors indicate professional trafficking and significant market diffusion.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession minor offense professional trafficking drug trafficking law appeal inadmissibility comprehensive evaluation market diffusion imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Muralo)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASMI HAKIM (CUI 028AL9) nato il 06/01/1974 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Gasmi Hakim, ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 98,451 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo pari a gr. 67,833, da cui erano ricavabili n. 452 dosi medie singole. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione, elevato grado di purezza), indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità e nella più recente pronuncia a Sezioni Unite Muralo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018), in cui è stato enunciato il principio in base al quale l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore