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Ordinanza — n. 524/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being too generic and lacking specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gatta Antonio inadmissible due to the complete absence of specific legal or factual grounds. The appellant's sole argument criticized the lower court's lack of motivation without citing any specific errors or elements of fact. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: An appeal must specify the legal and factual reasons supporting the request; generic criticisms lacking specific comparison with the lower court's justifications render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation procedural requirements court costs criminal procedure specific arguments ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTA ANTONIO nato a BARI il 09/03/1988 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Gatta Antonio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisurn. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente,