Italian Court dismisses appeal for drug case due to generic, non-specific legal grounds failing statutory requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper motivation regarding drug offenses, but the court found these grievances too generic and specific. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement of citing specific legal and factual grounds supporting the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: Appeals must specify legal and factual grounds; generic criticisms lacking specific comparison with the lower court's reasoning result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE LUIGI nato a NAPOLI il 27/08/1986 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; • esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Natale Luigi, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, di plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il President