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Ordinanza — n. 522/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 522/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 522/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE nato a POLISTENA il 22/08/1986 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Consiglio Giuseppe, ritenuto responsabile di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge con riferimento all'art.62-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 522/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge con riferimento all'art.62-bis cod. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati obbligo di ridurre il danno infrazione privilegiata azione civile risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE nato a POLISTENA il 22/08/1986 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Consiglio Giuseppe, ritenuto responsabile di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge con riferimento all'art.62-bis cod. pen.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, inferiore alla media edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio (cfr.

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460, così massinnaita:"La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio").

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore