Ordinanza — n. 520/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TROIA NICOLA nato a LUCERA il 13/01/1966 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da De Troia Nicola, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile, essendo la sentenza impugnata sorretta da conferente apparato argonnentativo sul punto; considerato che alla doglianza in questione la Corte di appello ha offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza come nel nascondiglio in cui è stato ritrovato lo stupefacente oggetto di sequestro erano rinvenuti anche appunti manoscritti riconducibili alla persona dell'imputato, con indicazione di nomi e cifre, elementi dai quali i giudici di merito hanno desunto logicamente la riferibilità all'imputato dello stupefacente in sequestro e la destinazione alla vendita; rilevato che la ricostruzione in fatto è sostenuta da congrua motivazione, risultante dall'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 520/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile, essendo la sentenza impugnata sorretta da conferente apparato argonnentativo sul punto; considerato che alla doglianza in questione la Corte di appello ha offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza come nel nascondiglio in cui è stato ritrovato lo stupefacente oggetto di sequestro erano rinvenuti anche appunti manoscritti riconducibili alla persona dell'imputato, con indicazione di nomi e cifre, elementi dai quali i giudici di merito hanno desunto logicamente la riferibilità all'imputato dello stupefacente in sequestro e la destinazione alla vendita; rilevato che la ricostruzione in fatto è sostenuta da congrua motivazione, risultante dall'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TROIA NICOLA nato a LUCERA il 13/01/1966 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da De Troia Nicola, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile, essendo la sentenza impugnata sorretta da conferente apparato argonnentativo sul punto; considerato che alla doglianza in questione la Corte di appello ha offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza come nel nascondiglio in cui è stato ritrovato lo stupefacente oggetto di sequestro erano rinvenuti anche appunti manoscritti riconducibili alla persona dell'imputato, con indicazione di nomi e cifre, elementi dai quali i giudici di merito hanno desunto logicamente la riferibilità all'imputato dello stupefacente in sequestro e la destinazione alla vendita; rilevato che la ricostruzione in fatto è sostenuta da congrua motivazione, risultante dall'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione.
Considerato che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici, non censurabili in questa sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell