Italian Court dismisses appeal on drug possession, upholding conviction for cocaine and hashish. The court rejects the claim of minor offense status. The defense argued for reclassification based on quantity and quality. The court found evidence of professional activity incompatible with minor offense. The decision relies on the principle of comprehensive factual evaluation. The appeal is inadmissible due to lack of merit. The ruling affirms the lower court's assessment of drug trafficking characteristics. The outcome confirms the conviction stands without modification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Anouar Mourad inadmissible, upholding the conviction for drug possession. The defense argued that the lower court incorrectly applied the law by failing to reclassify the conduct as a minor offense due to the specific quantity and quality of the seized substances. The court rejected this claim, stating that the evidence of professional activity and market diffusion rendered the offense incompatible with the concept of minor harm, requiring a comprehensive evaluation of all factual elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; The court must conduct a comprehensive evaluation of all factual elements to determine if an offense qualifies as minor, rejecting arguments that isolate specific circumstances to downgrade the severity of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANOUAR MOURAD nato a FQUIH BEN SALAH( MAROCCO) il 06/03/1984 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIARCISARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Anouar Mourad, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/90 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish nei quantitativi indicati in imputazione.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dolendosi della mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie della lieve entità. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta serbata dall'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quanità della sostanza caduta in sequestro, diversa qualità della stessa, modalità di detenzione), indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità, ribaditi nella più recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018), in cui è stato enunciato il principio in base al quale l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice valutare e giustificare le ragioni della prevalenza attribuita soltanto ad alcuni di essi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P