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Ordinanza — n. 517/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 517/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 517/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANO CLAUDIO DANTE nato a MILANO il 15/05/1983 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Sano Claudio Dante, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, il difensore lamenta: contraddittorietà e insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto analogo reato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 517/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, il difensore lamenta: contraddittorietà e insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto analogo reato.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali formazione di una pena complessiva reato continuato individualizzazione della commisurazione penale sanzioni penali commisurazione della pena minorile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANO CLAUDIO DANTE nato a MILANO il 15/05/1983 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Sano Claudio Dante, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, il difensore lamenta: contraddittorietà e insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto analogo reato.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Rilevato che la Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato la notevole distanza temporale tra gli episodi e l'assenza di qualsivoglia elemento che possa far ritenere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso con il fatto già giudicato, elementi tutti che escludono la continuazione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente