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Ordinanza — n. 514/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction, upholding professional intent finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 514/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Monica Spinelli's appeal inadmissible regarding her conviction for illegal drug possession. The defense argued for a reclassification of the offense as 'minor' under specific legal provisions, but the court found the lower court's reasoning sound. The appellate judges correctly evaluated evidence showing professional intent and significant market diffusion, which precluded the 'minor offense' classification required for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; The court must conduct a comprehensive evaluation of all factual elements to determine if an offense qualifies as minor, rejecting arguments that rely solely on quantity without considering the professional nature and market impact of the conduct.

Parole chiave

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illegal drug possession minor offense classification professional intent market diffusion capacity Cassazione inadmissibility DPR 309/90 drug trafficking hierarchy imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dolendosi della mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie della lieve entità.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI MONICA nato a PESCARA il 23/05/1975 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Spinelli Monica, ritenuta responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina nel quantitativo indicato in imputazione.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dolendosi della mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie della lieve entità. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che la Corte distrettuale ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputata, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione, diversità qualitativa della sostanza), indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità, ribaditi nella più recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018) in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza riservata ad alcuni di essi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensor