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Ordinanza — n. 512/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of proof regarding effective compensation for victims in criminal cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Taldaoui Jilali and Taldauoi Bouazzah inadmissible, rejecting their claim for a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The defense argued for leniency based on alleged compensation, but the court found no evidence that the victims received actual restitution or an offer of full satisfaction. Consequently, the appeals were dismissed as repetitive of issues already properly addressed by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.; Art. 1029 et seq. cod. civ.: For the mitigating circumstance of effective compensation to apply, the defendant must make a real offer of money to the victim, ensuring concrete availability without conditions, and the victim must have accepted it.

Parole chiave

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mitigating circumstance compensation effective restitution criminal law appeal inadmissibility victim satisfaction requirement Italian Penal Code 62 gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo per entrambi, con unico atto, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62,comma 1, n.
Art. 1029 et seq. cod. civ.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 21517 del 08/02/2018, Del Pizzo, Rv. 273021
Trattasi di congrua motivazione, non censurabile in questa sede, conforme agli indirizzi di questa Corte in materia (cfr., ex multis, Sez. 5 n. 21517 del 08/02/2018, Del Pizzo, Rv. 273021:"Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art.
Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556
Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556:"Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TALDAOUI3ILALI nato il 15/04/1972 TALDAOUI BOUAZZAH nato il 15/06/1979 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 30 marzo 2022, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa nei confronti di Taldaoui Jilali e Taldauoi Bouazzah per il reato di cui agli artt. 110 e 603-bis cod. pen., commesso in Siracusa e Cassibile dall'agosto 2011 con condotta perdurante.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo per entrambi, con unico atto, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62,comma 1, n. 6 cod. pen. I ricorsi sono inammissibili, essendo le doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito. La Corte territoriale, richiamandosi alle risultanze in atti e facendo buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ha evidenziato come non fosse stata fornita alcuna prova dell'avvenuto risarcimento del danno o dell'offerta di un ristoro ad integrale soddisfazione del danno patito dalle persone offese.

Trattasi di congrua motivazione, non censurabile in questa sede, conforme agli indirizzi di questa Corte in materia (cfr., ex multis, Sez. 5 n. 21517 del 08/02/2018, Del Pizzo, Rv. 273021:"Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso";

Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556:"Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l'imputato proceda ad offerta reale dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1029 e ss. cod. civ.., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l'adeguatezza e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo"). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estens