Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to raise issues in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Sommatimo's appeal inadmissible for failing to meet specific procedural requirements. The appellant argued violations of administrative illegality and omitted responses regarding concealment, but the court found these issues were not properly raised in the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that questions not presented to the appellate court cannot be examined in cassation to prevent intentional avoidance of judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The coordinated reading of these provisions prohibits the admissibility in cassation of any issue not raised in the appeal, preventing the annulment of a decision based on points intentionally excluded from the appellate court's consideration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOMMATINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/08/1956 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Sommatimo Giuseppe, con cui si deduce la violazione degli artt. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, 9 d.lgs. n.471 del 1997, è inammissibile per il difetto di specificità estrinseca; non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, del tutto corretta in diritto, che ha escluso la sussistenza del mero illecito amministrativo (cfr. pag. 2-3).
Il secondo ed il quarto motivo, con cui si deducono il vizio della motivazione suda sussistenza della condotta di occultamento e l'omessa risposta al motivo di appello sulla concedibilità della non menzione, sono inammissibili trattandosi di questioni non dedotte con l'appello. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr.
Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il terzo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, in aderenza ai principi della giurisprudenza, ha escluso la sussistenza della particolare tenuità del fatto richiamando i criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. È adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle femende. Così deciso il