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Ordinanza — n. 350/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as it improperly challenges factual evaluation rather than legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 350/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate the factual evidence instead of challenging the legal reasoning. The appellant argued that the lower court's assessment of subjective elements was flawed, but the court found this constituted a matter of fact review rather than a legal error. Consequently, the appeal was rejected as it violated the strict requirements for admissibility under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal against a judgment is inadmissible if it merely contests the adequacy of the factual evaluation or proposes an alternative reading of the evidence, as such matters fall within the exclusive domain of the court of first instance and do not constitute a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual evaluation subjective elements code of criminal procedure violation of law censura dell'apprezzamento delle prove controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Il motivo, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art. 606 cod.
Art. 607 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen
Il motivo, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREMANTE RAFFAELE nato a CASERTA il 11/08/1972 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorrente Tremante Raffaele deduce i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il motivo, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura alternativa.

In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. Le asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non sono emergenti dal provvedimento impugnato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle tm mende Così deciso il 1 dicembr