Ordinanza — n. 348/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MASSAOUDI NOURDDINE CUI 00D1NPA nato il 01/01/1960 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato av 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEN1ERARO; Con il ricorso nell'interesse di El Massaoudi Nourddine si deduce il vizio della motivazione sulla determinazione della pena. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 348/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MASSAOUDI NOURDDINE CUI 00D1NPA nato il 01/01/1960 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato av 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEN1ERARO; Con il ricorso nell'interesse di El Massaoudi Nourddine si deduce il vizio della motivazione sulla determinazione della pena. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle itrnmende. Così deciso il 1 dicem