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Ordinanza — n. 347/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 347/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the legal qualification of facts and the confiscation order in a plea-bargain sentence. The court rejected the appeal because the alleged error in legal characterization was not manifest and the arguments lacked the required specificity.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: In plea-bargain proceedings, a cassation appeal based on erroneous legal qualification is admissible only for manifest error, which requires the qualification to be immediately and indisputably eccentric to the charge, a standard not met here.

Parole chiave

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manifest error legal qualification plea bargain cassation appeal inadmissibility lack specificity confiscation order review drug trafficking charges reati qualificati contro gli stupefacenti confisca di valori patrimoniali traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
309 del 1990 come meglio specificato in rubrica, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: sentenza emessa in data 30/03/2023 dal G.i.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
E CONSIDERATO IN DIIRITTO Rilevato che KAVALIK Yuri, imputato di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R.
Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 240-bis cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990 come meglio specificato in rubrica, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: sentenza emessa in data 30/03/2023 dal G.i.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAVALIK YURI nato il 27/08/1993 avverso la sentenza del 30/03/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato av7Ko alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO Rilevato che KAVALIK Yuri, imputato di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 come meglio specificato in rubrica, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: sentenza emessa in data 30/03/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Perugia; rilevato in particolare che il ricorrente lamenta erronea qualificazione giuridica dei fatti, non tutti rubricati ai sensi del comma 5 dell'art. 73, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca del danaro sequestrato; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia inammissibile, dovendosi dar seguito al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01): presupposti connotati quindi da particolare rigore, che nella specie appaiono palesemente insussistenti, essendo il reato più grave di cui al capo 4) relativo alla detenzione di complessivi gr. 150 di crack e gr. 28 di cocaina; ritenuto che la residua censura sia inammissibile per totale difetto di specificità, non avendo il ricorrente in alcun modo confutato il percorso argomentativo tracciato dal G.i.p. in relazione all'applicabilità, nella fattispecie in esame, delle disposizioni di cui agli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen.; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023 Il consigli e, tensore DEPC)Si TATA Il President