Ordinanza — n. 346/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKODOMI FIDELIS CUI. 04APSWK nato il 07/06/1986 avverso la sentenza del 18/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEN1ERARO; Il ricorso di Okodomi Fidelis, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla confisca del telefono cellulare, è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: il giudice ha specificamente indicato che il telefono cellulare è servito a commettere il reato ed ha anche motivato sulla sussistenza dell'esigenza di prevenire altri reati. Il ricorrente propone, dunque, solo una lettura alternativa delle circostanze di fatto indicate nel ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso comporta l'inammissibilità, a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., dei motivi nuovi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 346/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 04APSWK nato il 07/06/1986 avverso la sentenza del 18/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEN1ERARO; Il ricorso di Okodomi Fidelis, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla confisca del telefono cellulare, è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: il giudice ha specificamente indicato che il telefono cellulare è servito a commettere il reato ed ha anche motivato sulla sussistenza dell'esigenza di prevenire altri reati. Il ricorrente propone, dunque, solo una lettura alternativa delle circostanze di fatto indicate nel ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso comporta l'inammissibilità, a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., dei motivi nuovi.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKODOMI FIDELIS CUI. 04APSWK nato il 07/06/1986 avverso la sentenza del 18/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEN1ERARO; Il ricorso di Okodomi Fidelis, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla confisca del telefono cellulare, è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: il giudice ha specificamente indicato che il telefono cellulare è servito a commettere il reato ed ha anche motivato sulla sussistenza dell'esigenza di prevenire altri reati. Il ricorrente propone, dunque, solo una lettura alternativa delle circostanze di fatto indicate nel ricorso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso comporta l'inammissibilità, a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., dei motivi nuovi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso il 1 dicembre 202