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Ordinanza — n. 345/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 345/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 345/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASA] INRI CUI:02HOFNM nato il 30/06/1988 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che HASAJ Inri - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 31/01/2023 dalla Corte d'Appello di Firenze (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal Tribunale di Siena) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto, in via preliminare, che non possa essere presa in considerazione la memoria difensiva, depositata senza il rispetto del termine di quindici giorni liberi (cfr. sul punto Sez. 7, Ord. n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01). ritenuto, che il primo ordine di censure sia manifestamente infondato, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva» (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Ry. 280385 - 01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 345/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto, in via preliminare, che non possa essere presa in considerazione la memoria difensiva, depositata senza il rispetto del termine di quindici giorni liberi (cfr. sul punto Sez. 7, Ord. n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01). ritenuto, che il primo ordine di censure sia manifestamente infondato, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva» (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Ry. 280385 - 01).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza sanzioni penali consumo di canapa precedenti penali rilevanti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASA] INRI CUI:02HOFNM nato il 30/06/1988 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che HASAJ Inri - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 31/01/2023 dalla Corte d'Appello di Firenze (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal Tribunale di Siena) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto, in via preliminare, che non possa essere presa in considerazione la memoria difensiva, depositata senza il rispetto del termine di quindici giorni liberi (cfr. sul punto Sez. 7, Ord. n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01). ritenuto, che il primo ordine di censure sia manifestamente infondato, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva» (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Ry. 280385 - 01).

In tale prospettiva ermeneutica, la valutazione operata dalla Corte territoriale deve ritenersi immune da censure qui deducibili, avendo fatto leva sul carattere scarno degli elementi, del tutto inidonei a fornire una collaborazione "rafforzata" indispensabile per l'applicazione del comma 7 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, anche quanto all'assenza di riscontri investigativi sulle indicazioni dell'HASAJ); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte d'Appello fatto riferimento - tutt'altro che illogicamente - al rilevante dato ponderale, al certo inserimento del ricorrente nel narcotraffico, nonché alla destinazione della droga di diversa tipologia, che avrebbe dovuto assicurare "un ampio e capillare rifornimento ai partecipanti al Rave party" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle (8„mmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i