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Ordinanza — n. 344/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 344/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the lack of generic mitigating circumstances and the attribution of criminal responsibility. The defense argued that the lower court's reasoning was insufficient, yet the appellate court had thoroughly addressed the defense's alternative factual reconstruction and the credibility of the evidence. The Supreme Court ruled that the lower court's decision was not manifestly illogical or contradictory, thereby precluding the review of the substantive evaluation of facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern only the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor of the lower court's reasoning, provided the decision is not manifestly illogical or contradictory.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest illogicality standard generic mitigating circumstances criminal responsibility attribution appellate fact-finding review fatture fittizie contraffazione di merci prova di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRETE ANTONIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 07/10/1974 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che LO PRETE Antonio - condannato anche in appello per il reato continuato di dichiarazione fraudolenta, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della LO PRETE GROUP s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01/06/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Genova (confermativa della condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Savona) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto, quanto al primo ordine di censure, di dover richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le doglianze difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in censure del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso.

D'altra parte, la Corte territoriale ha esaurientemente esposto le motivazioni a sostegno della ritenuta fondatezza dell'ipotesi accusatoria, evidenziando tra l'altro: che la tesi sostenuta dal MASTROIANNI (liberatoria per il LO PRETE) era stata disattesa nel processo a suo carico, conclusosi con una sentenza di condanna divenuta irrevocabile e prodotta in atti; che l'attività di trasporto della merce, effettuata dalla EDILMERCATO secondo le fatture, non aveva trovato alcun riscontro plausibile; che un ulteriore elemento di valenza accusatoria era costituito dalla difformità tra le fatture reperite presso l'emittente e quelle rinvenute presso la LO PRETE; che dalla predetta sentenza irrevocabile a carico del MASTROIANNI erano emerse altre due fatture a favore della LO PRETE di cui era stata accertata la fittizietà; che la mancanza di prove in ordine alla retrocessione del danaro non risultava decisiva, non trattandosi di un elemento costitutivo del reato.

Si tratta di un compendio argomentativo che appare immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta, e che la difesa ha inteso confutare prospettando - inammissibilmente - una rilettura delle risultanze e una ricostruzione fattuale alternativa; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale puntualmente e non illogicamente esposto le ragioni della ritenuta irrilevanza, per la concessione delle attenuanti generiche, degli elementi valorizzati dalla difesa ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle nmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023 I