Ordinanza — n. 342/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLEVE ANTONIO nato a BRINDISI il 20/02/1987 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Bleve Antonio, con cui si deduce il vizio della motivazione sulla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Quanto all'assenza di prova della destinazione a terzi, il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 342/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, il motivo propone solo la rivalutazione ed una alternativa rilettura delle fonti probatorie che è estranea al sindacato di legittimità; né è stato specificamente dedotto il travisamento della prova. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge per il rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché la motivazione è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen. ed alla irrilevanza degli argomenti difensivi.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLEVE ANTONIO nato a BRINDISI il 20/02/1987 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Bleve Antonio, con cui si deduce il vizio della motivazione sulla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Quanto all'assenza di prova della destinazione a terzi, il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Inoltre, il motivo propone solo la rivalutazione ed una alternativa rilettura delle fonti probatorie che è estranea al sindacato di legittimità; né è stato specificamente dedotto il travisamento della prova. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge per il rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché la motivazione è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen. ed alla irrilevanza degli argomenti difensivi.
La Corte di appello ha correttamente ritenuto irrilevante ex lege l'incensuratezza, l'assenza di prova dell'attività lavorativa e l'età per nulla giovane dell'imputato. Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo il giudice del merito applicato il minimo della pena. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle qmmende. Così deciso il 1