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Ordinanza — n. 340/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 340/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 340/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSHATI DORIAN (CUI: 039XVYH) nato il 16/07/1985 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che BUSHATI Dorian deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Firenze, in data 28/02/2023, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena; ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che a tali conclusioni non osti l'osservazione difensiva secondo cui la richiesta di applicazione della continuazione era stata proposta dopo la richiesta di concordato in appello, essendo evidente che, così operando, la difesa aveva proposto alla Corte territoriale un motivo nuovo, come tale inammissibile Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle drkrnmende

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 340/2024 — snpen · Corte di Cassazione: il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena; ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che a tali conclusioni non osti l'osservazione difensiva secondo cui la richiesta di applicazione della continuazione era stata proposta dopo la richiesta di concordato in appello, essendo evidente che, così operando, la difesa aveva proposto alla Corte territoriale un motivo nuovo, come tale inammissibile Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle drkrnmende

Parole chiave

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motivi di cassazione pena pecuniaria sospesa riesame dell'entità pena impugnazione di decisioni amministrative attenuazione della pena pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSHATI DORIAN (CUI: 039XVYH) nato il 16/07/1985 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BUSHATI Dorian deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Firenze, in data 28/02/2023, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena; ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che a tali conclusioni non osti l'osservazione difensiva secondo cui la richiesta di applicazione della continuazione era stata proposta dopo la richiesta di concordato in appello, essendo evidente che, così operando, la difesa aveva proposto alla Corte territoriale un motivo nuovo, come tale inammissibile Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle drkrnmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023 Il consigli estensore DEPOS! TATA Il Presidente